In cosa consiste il carattere transfrontaliero del progetto?

Il partenariato di progetto deve prevedere partner appartenenti ai due Stati Membri che fanno parte del Programma. 
Ai sensi dell' art. 19 Reg (CE) 1080/06 par.1  il partenariato dovrà cooperare secondo almeno due delle modalità seguenti: elaborazione congiunta, attuazione congiunta, personale condiviso, finanziamento congiunto.

Elaborazione congiunta significa che il progetto presentato è stato ideato dai partner di entrambi i paesi  al di la e la di qua dei confini nazionali. La proposta di progetto deve integrare le idee, le priorità e le attività delle parti interessate di entrambi i lati del confine.

Attuazione congiunta significa che le attività devono essere attuate e coordinate su entrambi i lati del confine. Non è sufficiente un'attuazione in parallelo delle attività. La contiguità dei contenuti delle attività svolte su entrambi i lati del confine deve essere chiaramente riconoscibile ed il coordinamento continuo e costante.

Personale condiviso significa che le funzioni su entrambi i lati del confine non vanno semplicemente sdoppiate, ma che ci dovrà essere soltanto un project manager comune e un responsabile finanziario.

Finanziamento congiunto significa che ogni partner deve garantire il suo contributo in termini finanziari.  


Ultima modifica: 13/11/2015 16:57:39 - Id: 12973440